Il Piano dell’Arenile di Rimini stabilisce chiaramente che, alla scadenza delle concessioni demaniali marittime, i concessionari uscenti sono tenuti a liberare l’arenile da ogni manufatto. I successivi bandi riguarderanno una spiaggia priva di strutture, con nuovi progetti realizzati esclusivamente con materiali e opere nuove. Non ci sarà alcun trasferimento di manufatti dal vecchio al nuovo concessionario, pertanto non sono previsti indennizzi. La decisione del Comune di affidare incarichi a esperti per valutare l’equità di indennizzi non dovuti rappresenterebbe un danno erariale, con responsabilità per chi lo determina di fronte alla Corte dei Conti.
Questa conclusione si basa su quattro principi normativi chiave. In primo luogo, l’articolo 49 del Codice della Navigazione stabilisce che, salvo diversa indicazione nel contratto di concessione, al termine del rapporto le opere non amovibili costruite nell’area demaniale rimangono di proprietà dello Stato senza diritto a compenso. La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha confermato che tale principio è conforme alle normative europee, affermando che l’appropriazione gratuita delle opere non amovibili da parte dell’amministrazione pubblica è fondamentale per l’inalienabilità del demanio pubblico. Il TAR Lazio ha applicato questo principio, escludendo il diritto a indennizzi.
In secondo luogo, l’articolo 47 del Codice della Navigazione afferma che il concessionario decaduto non ha diritto a rimborsi per opere eseguite o spese sostenute. Questa regola riflette la natura precaria del titolo concessorio demaniale.
In terzo luogo, le concessioni rilasciate dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Rimini includono clausole che impongono al concessionario l’obbligo di sgomberare l’area a proprie spese alla scadenza, riportandola al suo stato originario. Queste clausole, sottoscritte dai concessionari, rendono l’ordine di sgombero obbligatorio e non necessitano di previa comunicazione.
Infine, il Piano dell’Arenile, approvato ai sensi della L.R. 24/2017, prevede la demolizione totale delle strutture a seguito delle nuove concessioni, che riguarderanno aree libere. I nuovi concessionari presenteranno progetti del tutto originali. Non ci sono aziende da trasferire né opere da indennizzare; il concessionario uscente deve rimuovere tutto, o in mancanza, le opere saranno acquisite dallo Stato come previsto dall’articolo 49 del Codice della Navigazione.
La legge annuale per il mercato e la concorrenza prevede la possibilità di riconoscere un indennizzo al concessionario uscente, ma solo se ci sono investimenti non ammortizzati da trasferire. A Rimini, questa condizione non sussiste, poiché il Piano dell’Arenile prevede la liberazione totale della spiaggia.
Inoltre, la normativa indica che la consulenza esterna per le pubbliche amministrazioni non può superare il 20% delle spese del 2009, e l’affidamento di incarichi in assenza di necessità è considerato illecito, portando a responsabilità erariale.
La legge richiede che gli enti pubblici utilizzino le proprie risorse interne, ricorrendo a consulenti esterni solo in situazioni eccezionali. Dunque, l’affidamento di incarichi per verificare indennizzi inesistenti comporterebbe spese pubbliche senza utilità concreta, costituendo un danno erariale.
La valutazione della possibilità di indennizzi può essere svolta internamente dagli uffici legali del Comune senza costi aggiuntivi, essendo sufficiente applicare le normative vigenti. Se il Comune decidesse di esternalizzare senza prima certificarne l’impossibilità, violerebbe ulteriormente la legge, esponendo i dirigenti a responsabilità erariale.
Non vi è spazio per ambiguità o richieste di “buon senso”. La legge deve essere rispettata. Se essa esclude indennizzi al concessionario uscente, il Comune non può spendere denaro pubblico per sostenere il contrario. Tali azioni sarebbero illegittime, con responsabilità per chi le intraprende.
Si esorta pertanto il Sindaco, la Giunta e i dirigenti del Comune di Rimini a non affidare incarichi per determinare indennizzi non previsti dalla legge. Tali fondi, che sottrarrebbero risorse ai servizi per i cittadini, rappresenterebbero un danno erariale. La normativa è chiara: alla scadenza delle concessioni, il concessionario deve sgomberare l’area a proprie spese, e il Piano dell’Arenile richiede la demolizione totale delle strutture. In Rimini non ci sono indennizzi dovuti, né incarichi da affidare a consulenti esterni.
